Importante questione giuridica affrontata e risolta positivamente dal Tribunale di Benevento, Giudice dott.ssa Antonietta Genovese, in accoglimento totale della tesi prospettata da questo studio, e che potrebbe interessare molti imprenditori.
Una società della Toscana aveva intimato precetto per il pagamento di una rilevante somma, a titolo di saldo di una maggiore esposizione, a fronte della quale in precedenza vi era stato un pagamento parziale mediante espropriazione mobiliare presso terzi.
Senonchè, la società creditrice aveva imputato il precedente pagamento in gran parte ad interessi di mora ex D.Lgs 231, ritenendo di poter avvalersi dell’art. 1194 c.c. che consente,appunto, al creditore di imputare prima a sorta interessi i versamenti in acconto effettuati dal debitore.
Lo studio Barbieri ha invece sostenuto che l’art. 1194 c.c. può applicarsi solo quando vi sia stato l’adempimento volontario dell’obbligazione, non anche allorchè quest’ultima sia stata estinta(totalmente o parzialmente) in diverso modo, come, nel caso di specie, in maniera coattiva.
Il Tribunale di Benevento ha condiviso questa tesi, facendo espresso riferimento “ alle argomentazioni addotte in tema di imputazione di pagamento” ed ha sospeso l’efficacia del precetto.